Regolamento

Approvato in data 12/12/1998

Premessa:
Lo scopo del presente regolamento regionale è, quello di regolamentare tutte le attività associative che possono svilupparsi all’interno delle singole Regioni geografiche, o raggruppate in più convegni regionali.
L’associazione Nazionale nell’approvare il regolamento regionale da la possibilità (sentiti gli organi associativi nazionali e il referente regionale o dei convegni regionali nominato dalla assemblea regionale o dei convegni regionali) di organizzare riunioni tecniche, convegni e giornate di studio.
Lo scopo dei gruppi regionali è quello di snellire tutte quelle attività che coinvolgono l’Associazione a livello locale

Regolamento Regionale

Articolo 1
Il regolamento regionale rispecchia lo statuto associativo e lo approva nella totalità del documento.

Articolo 2
Il gruppo regionale non ha alcun titolo economico, tutte le iniziative che il gruppo organizza devono essere autorizzate da Consiglio Nazionale con apposito atto deliberativo.

Articolo 3
Il gruppo regionale che organizza delle attività deve rendere noto pubblicamente ai soci le iniziative che intende promuovere. Tali informazioni devono essere divulgate attraverso i canali associativi.
Il programma delle manifestazioni deve pervenire alla Segreteria dell’associazione entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno.

Articolo 4
Il gruppo regionale che organizza una manifestazione deve comunicarlo alle autorità competenti (Assessorati Regionali) e chiederne l’eventuale patrocinio.

Articolo 5
Il gruppo regionale deve comunicare all’inizio di ogni anno al Consiglio Nazionale le manifestazioni che intende promuovere, per poterle pubblicare nel calendario ufficiale dell’Associazione.

Articolo 6
Il coordinatore regionale nominato dalla riunione dei soci del convegno regionale anche se non eletto nel Consiglio Nazionale è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale come consigliere aggiunto senza diritto di voto ma, con parere consultivo.

Articolo 7
Per tutte le controversie unico organo competente è il Collegio Nazionale dei probiviri. A cui vengono demandati tutti gli atti come indicato nello statuto Nazionale.

Articolo 8
Il coordinatore del gruppo regionale o del convegno, può avvalersi dell’ausilio di un collaboratore con la funzione di vice coordinatore, che in assenza del coordinatore può sostituire il responsabile regionale in tutti gli ambienti istituzionali dell’Associazione.

Articolo 9
Il logo associativo non può essere modificato in nessun modo, va completato solo dalla dicitura “gruppo Regionale di/delle…” (vedi allegato 1)

Articolo 10
Il codice Fiscale è quello ufficiale della Associazione.

Articolo 11
I gruppi regionali o convegni, possono utilizzare il codice fiscale dell’Associazione solo se sono autorizzati dal Consiglio Nazionale e, con disposizione d’urgenza dal presidente pro tempore dell’Associazione o dall’amministratore

Articolo 12
Norme amministrative Vedi Statuto Associativo Nazionale

Articolo 13
Elezione del coordinatore regionale.
L’elezione del coordinatore regionale, deve avvenire per elezione diretta, attraverso l’assemblea degli associati della regione o del convegno.

Articolo 14
I gruppi regionali non possono in nessun modo gestire capitali in conto proprio.
I contributi per ogni eventuale impegno da parte del gruppo regionale vengono elargiti dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.
Tuttavia possono mantenere autonomia finanziaria con motivazione scritta, sarà compito dell’amministratore Nazionale e dei revisori dei conti Nazionali accertare tale impegno e motivazione.

Articolo 15
La elezione del coordinatore regionale o del convegno deve avvenire nel periodo dal 10 Gennaio al 28 Febbraio, la cadenza rimane triennale e concomitante con il rinnovo delle cariche per il Consiglio Nazionale.

Articolo 16
Quanto specificato in questo regolamento vale dove esistono delle realtà associative regionali o, a convegni con più di dieci associati all’interno della Regione geografica o, convegno inteso come raggruppamento di più Regioni geografiche, comunque non superiori a tre Regioni geografiche.

Il Presidente
Paolo Tedesco